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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “AMBIENTE AZZURRO – ONLUS” Premesse, Obiettivi, Atto Costitutivo e Statuto. Registrato al n° Uff. Atti privati - Napoli copia conforme dell’originale depositato presso la sede legale
PREMESSE L’Italia ed gli Stati del bacino del Mediterraneo annoverano la più alta concentrazione mondiale di attività andropiche e di beni paesaggistici, ambientali e culturali d’importanza prioritaria per l’intera comunità internazionale. Le Regioni d’Italia assommano la più alta percentuale di rischi, in larga parte occulti o sottovalutati, sul territorio sono stati individuati come possibile origine di disastri, in linea di massima comuni a tutta la regione mediterranea, i seguenti eventi: – I rischi: sismico, vulcanico, idrogeologico, industriale; – Le fonti possibili di rischio: l’erosione delle coste, il degrado dei bacini idrici, la cementificazione del territorio, la gestione, accantonamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; – L’equilibrio ecologico territoriale minato da un diffuso inquinamento: idrico, ambientale, elettromagnetico ed acustico; – Il patrimonio culturale ed architettonico segnato dalla mancata manutenzione, dall’assenza dei cataloghi tipologici per i centri storici, dalla mancanza, a livello territoriale, di piani di sviluppo e recupero integrati. Lo sviluppo di nuove metodologie a basso impatto ambientale e di nuove tecnologie ecocompatibili deve necessariamente unirsi ad una attenta politica di difesa del patrimonio territoriale, ambientale e culturale dell’area Europea e più in particolare del ecosistema mediterraneo. Ciò premesso, alla luce delle di una seria e coerente attività volontaria si è creato un soggetto di aggregazione sociale a livello nazionale ed internazionale che sia di riferimento per la comunità scientifica, politica e sociale di quanti sentono come urgenza prioritaria la corretta gestione e organizzazione del territorio e della protezione civile
OBIETTIVIL'organizzazione umanitaria, apartitica e apolitica, di volontariato ambientale e di protezione civile, denominata: "AMBIENTE AZZURRO - ONLUS", avendo adottato i principi e le leggi con i quali lo Stato Italiano si impegna a riconoscere e stimolare le attività del volontariato ambientale e di Protezione Civile chiamandolo attivamente a collaborare con le autorità locali e nazionali, auspicando dei protocolli d’intesa con gli stessi, ha posto come obiettivi precipui della propria attività: · la tutela dei principi costituzionali; · la salvaguardia delle persone, dei beni e dell’ambiente; · il soccorso, la previsione, la prevenzione ed il ripristino delle normali attività di vita, qualora cause esterne ne abbiano compromesso il normale svolgimento. · la formazione di operatori ambientali e di Protezione Civile secondo i più elevati standards internazionali
ATTO COSTITUTIVOart.1(Costituzione) L’anno duemila il giorno ventitré del mese di marzo in Napoli, si costituiscono: Luigi Savarese, Vincenzo Tuccillo, Salvatore Morese, Antonio Pignatelli, Marcello Magno, Anna Parlato, Rosaria Balestriere, Vittorio Adelfi, Luca Di Pierro, Lucia Giannetti,Clara Giannetti.
Si costituisce I'organizzazione, apartitica e apolitica, umanitaria di volontariato ambientale e di protezione civile, denominata: "AMBIENTE AZZURRO - ONLUS". L'organizzazione ha sede in Napoli Varco Angioino Palazzo Magazzini Generali 80133 NAPOLI Art. 2 (Finalità) L'organizzazione di volontariato "AMBIENTE AZZURRO - ONLUS" persegue il fine della tutela ambientale, della protezione civile, dello sviluppo di nuove tecnologie e metodologie ecocompatibili, della solidarietà civile, culturale e sociale. Art. 3 (Ambito di attuazione delle finalità) 1. L'organizzazione di volontariato " AMBIENTE AZZURRO - ONLUS " opera nel territorio nazionale italiano. 2. Essa opera anche con delegazioni e rappresentanze in tutti gli stati della Unione Europea e del Bacino del Mediterraneo. 3. Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Organizzazione si avvarrà di tutte le agevolazioni di legge e opererà in ogni campo non contrario agli scopi stessi. Art. 4(Risorse) Costituiscono il Patrimonio dell’Organizzazione: beni mobili ed immobili, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrata derivante dall’attività statutarie, così come indicato dall’art.5 legge n. 266, 11 agosto 1991 e successive modifiche ed integrazioni. Art.5(Emblema e Crest) Si definisce come emblema e crest che sarà sulla carta intestata e su tutto ciò che entrerà a far parte integrante delle dotazioni logistiche ed organizzative dell’organizzazione di volontariato "AMBIENTE AZZURRO - ONLUS". Nei rapporti e colori di seguito riportati:
Statuto
Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (Denominazione e sede) 1. È costituita I'organizzazione umanitaria di volontariato ambientale e di protezione civile, denominata: "AMBIENTE AZZURRO - ONLUS". 2. L'organizzazione ha sede in Napoli Varco Angioino Palazzo Magazzini Generali. Art. 2 (Statuto e regolamento) 1. L'organizzazione di volontariato " AMBIENTE AZZURRO - ONLUS " è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 2. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività . Art. 3 (Efficacia dello statuto) 1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione. 2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Art. 4 (Modificazione dello statuto) Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei voti. Art. 5 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
TITOLO II FINALITA' DELL' ORGANIZZAZIONE Art. 6 (Solidarieta') L'organizzazione di volontariato "AMBIENTE AZZURRO - ONLUS" persegue il fine della tutela ambientale, dello sviluppo compatibile, della solidarietà civile, culturale e sociale. Art. 7 (Finalità ) La specifica finalita' dell'organizzazione di volontariato "AMBIENTE AZZURRO - ONLUS " è quella della tutela ambientale e le attività di: · protezione civile; · assistenza sociale e socio-sanitaria; · assistenza sanitaria; · beneficenza; · istruzione; · formazione; · sport dilettantistico; · tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22; · promozione della cultura e dell’arte; · tutela dei diritti civili; · ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero da essa affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e modalità da definire così come da regolamento governativo emanato ai sensi dell’art.17 della legge 23 agosto 1988, 400 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8 (Ambito di attuazione delle finalità) 1. L'organizzazione di volontariato " AMBIENTE AZZURRO - ONLUS " opera nel territorio nazionale italiano. 2. Essa opera anche con delegazioni e rappresentanze in tutti gli stati della Unione Europea e del Bacino del Mediterraneo Titolo III I Soci Art. 9 (Ammissione) 1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. I Soci si dividono in: Fondatori, coloro che hanno dato vita all’associazione; Seniores, tutti i soci che hanno compiuto il 18° anno di età; Juniores, tutti I soci che al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto il 18° anno di età; Benemeriti, i soggetti che elargiscono contributi straordinari Onorari, I soggetti che con la propria attività professionale, di ricerca, o politica hanno mostrato particolare sensibilità verso gli scopi statutari. 2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, su presentazione di uno socio. 3. I soci benemeriti e onorari, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione annuale e non hanno diritto di voto. 4. I soci fondatori sono esentati dal versamento della quota di iscrizione annuale. Art. 10 (Diritti) 1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione. 2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. 3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa. Art. 11 (Doveri) 1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.) . Art. 12 (Esclusione) 1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. 2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona, (con voto segreto), ovvero per inadempienza, morosità o indegnità. TITOLO IV GLI ORGANI Art. 13 (Indicazione degli organi) Sono organi dell'organizzazione : l'assemblea,, il Consiglio Direttivo ed il presidente. L'assemblea Art. 14 (Composizione) 1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione. 2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione. Art. 15 (Convocazione) 1. L'assemblea si riunisce ogni su convocazione del presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno sette soci. 2. Il presidente convoca I'assemblea con avviso scritto contenente I'ordine del giorno. Art. 16 (Validità della assemblea) 1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei componenti in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. 2. Le regole del funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto. Art. 17 (Votazione) 1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza. 2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone). Art. 18 (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale (redatto dal segretario; oppure: da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal presidente. 2. Il registro dei verbali è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione. 3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia). Consiglio Direttivo Art. 19 (Composizione) 1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dalla assemblea tra gli aderenti. Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge un presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere, un direttore tecnico. 2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tre componenti. Art.20 (Il Presidente) Il presidente della organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza (assoluta) di voti. Art.21 (Durata e funzioni) 1. I Componenti il Consiglio Direttivo, come da statuto sono in numero di 5, tutti con diritto di voto. Le cariche hanno durata quinquennale e sono svolte a titolo gratuito. 2. Compito principale del Presidente assicurerà il necessario coordinamento tra l’Associazione e le massime autorità locali. Il Presidente firma con il Tesoriere gli ordini di incasso e pagamento; in situazioni di urgenza egli potrà disporre di spese che riterrà opportune, per un importo non superiore alla liquidità dell’Associazione e potrà agire in tali situazioni con tutti i poteri del Consiglio Direttivo che sarà, successivamente, informato sulle determinazioni assunte. 3. Il Vice Presidente esplica tutte le funzioni del Presidente in sua assenza o in contemporanea ove situazioni di emergenza ed operatività lo renderanno necessario. 4. Il Segretario è responsabile della tenuta del libro dei Soci; verifica la certificazione relativa agli stessi, redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo; si occupa della corrispondenza e dell’archivio in generale, dei rapporti con gli organi di informazione e intraprende rapporti di pubbliche relazioni. 5. Il Tesoriere vigila sul fondo sociale, predispone gli incassi e i pagamenti, compila il bilancio consuntivo che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo; egli inoltre è personalmente responsabile della gestione economica dell’Associazione e del patrimonio sociale nei confronti dei soci. Firma unitamente al Presidente tutti gli ordini di incasso e pagamento. 6. Il Direttore tecnico ha la responsabilità operativa nel caso venga attivata la struttura per qualsiasi tipologia d’intervento; procederà alla compilazione di norme compartimentali a cui dovranno scrupolosamente uniformarsi tutti i componenti dei nuclei operativi; nominerà, propri collaboratori ed assistenti. 7. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato. 8. Le deliberazioni della Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Titolo V LE RISORSE ECONOMICHE E I BENI Art. 22 (Indicazione delle risorse) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: a) beni, immobili e mobili; 6) contributi; c) donazioni e lasciti; d) rimborsi; e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo; f) ogni altro tipo di entrate. Art. 23 (I beni) 1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. 2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'organizzazione , e sono ad essa intestati. 3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla organizzazione stessa. 4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione , e può essere consultato dagli aderenti. Art. 24 (Contributi) 1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo. 2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea, che ne determina I'ammontare. 3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati " benemeriti " . Art. 25 (Erogazioni, donazioni e lasciti) 1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. 2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con Ie finalità statutarie dell'organizzazione . 3. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici. Art. 26 (Rimborsi) 1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea. 2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'organizzazione. 3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici. Art. 27 (Proventi derivanti da attività marginali) 1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. 2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. 3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici. Art. 28 (Devoluzione dei beni) 1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla organizzazione a carattere sociale. 2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari . Titolo VI IL BILANCIO Art.29 (Bilancio consuntivo e preventivo) 1. Il bilancio è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. 3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Art. 30 (Formazione e contenuto del bilancio) 1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Tesoriere. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. 2. Il bilancio preventivo per I'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo. Art. 31 (Controllo sul bilancio) 1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato da tre revisori nominati dall’Assemblea. 2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. 3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.
Art. 32 (Approvazione del bilancio) 1. Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) entro il 28 febbraio di ogni anno. 2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente. 3. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (nella stessa seduta) entro il 28 febbraio di ogni. 4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente. Titolo VII LE CONVENZIONI Art. 33 (Deliberazione delle convenzioni) 1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea. 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione . Art. 34 (Stipulazione della convenzione) La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato. Art. 35 (Attuazione della convenzione) Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione. Titolo VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI Art. 36 (Dipendenti) 1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti secondo le necessità del momento indicate dal Consiglio Direttivo. 2. I rapporti tra I'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro. 3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. Art. 37 (Collaboratori di lavoro autonomo) 1. L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. 2. I rapporti tra I'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge. 3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. TITOLO IX
Art. 38 (Responsabilità ed assicuratione degli aderenti) Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. Art. 39 (Assicurazione dell'organizzazione) L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. Titolo X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI Art. 40 (Rapporti con enti e soggetti privati) L'organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità tutela ambientale e di solidarietà. Art. 41 (Rapporti con enti e soggetti pubblici) 1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà. Titolo XI DELEGAZIONI Art.42 (Premesse) L’Organizzazione, auspicando una sempre maggiore diffusione dei principi della solidarietà, del volontariato, e della tutela ambientale, intende favorire la nascita di nuove associazioni aventi le stesse finalità, ovvero, l’apertura di Delegazioni con competenza territoriale a livello comunale ed intercomunale. Art.43 (Costituzione di una delegazione) Su richiesta di almeno cinque soci aventi residenza nello stesso comune l’Assemblea concede la costituzione di una Delegazione locale con pertinenza comunale o intercomunale. Il Consiglio Direttivo valuterà entro 30 giorni l’ammissibilità della richiesta, il parere reso in tal senso è inappellabile. Art.44 (Costituzione di una delegazione tecnico scientifica) Ravvisando la necessità di unire allo spirito di solidarietà del volontariato, le competenze tecniche e scientifiche necessarie ad una migliore gestione delle emergenze, su richiesta di almeno due Tecnici laureati in ingegneria o in altra materia scientifica si concede l’apertura di Delegazioni Tecnico Scientifiche, con esclusiva attività di consulenza e formazione. il Consiglio Direttivo valuterà entro 30 giorni l’ammissibilità della richiesta, il parere reso in tal senso è inappellabile.
Art.45 (Autonomia) Si riconosce alle Delegazioni, piena autonomia di gestione economica ed organizzativa con il solo obbligo derivante dalla presentazione, entro il 21 dicembre di ogni anno, dei bilanci consuntivi e preventivi, nonché degli albi associativi e di una sintetica relazione delle attività svolte nell’anno. Art.46 (Percentuali) Le Delegazioni sono tenute al versamento alla Tesoreria dell’associazione una percentuale pari al 15% dei proventi derivati da concessioni, contributi e iscrizioni o da altre attività a carattere patrimoniale.
Art.47 (Assemblea) Al fine di garantire la piena partecipazioni alla gestione della attività associative le Delegazioni parteciperanno alle attività dell’Assemblea con una rappresentanza di tre soci, più il delegato locale Art.48 (Delegati) Sono nominati dal Consiglio Direttivo all’atto della costituzione della delegazione su indicazione dei soci locali, la carica ha la durata di un anno e può essere rinnovata senza alcun limite, viene svolta a titolo gratuito. I Delegati sono responsabili della conduzione sociale ed economica della Delegazione, sono tenuti a partecipare all’Assemblea cureranno il buon nome della associazione intraprendendo rapporti a livello istituzionale locale. Art.49 ( Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo curerà i rapporti tra le singole Delegazioni, ne seguirà la costituzione e la formazione, nonché ne vigilerà la conduzione sociale ed economica. Ove si ravvisasse l’opportunità il Consiglio Direttivo. ha la facoltà di sciogliere una Delegazione per morosità indegnità o cattiva conduzione, i soci di pertinenza hanno la facoltà di aderire ad altra Delegazione. Art.50 (Statuto) Le Delegazioni locali aderiscono alle norme comportamentali e sociali stabilite dallo statuto. Art.51 (Rapporti Istituzionali) Il Consiglio Direttivo comunicherà alle autorità competenti la costituzione di nuove Delegazioni ed il nominativo del Delegato locale. Curerà altresì i rapporti tra le singole Delegazioni e gli organi nazionali. Art. 52 (Diritto di voto) I Delegati e le rappresentanze delle delegazioni hanno diritto di voto nelle Assemblee secondo le norme statutarie ed esclusivamente su ordini del giorno inerenti le attività comuni e la gestione delle Delegazioni. E’ accettato l’ufficio della delega. Art.53 (Del Nome) Le Delegazioni potranno fregiarsi del nome e del logo sociale esclusivamente unito al nome del comune di appartenenza. Art.54 (beni). I beni sociali costituiti secondo le norme statutarie nel caso di scioglimento o soppressione di una Delegazione saranno incamerate nel patrimonio dell’Associazione. Art.55 (Delle collaborazioni) Le Delegazioni sono tenute a concorrere, secondo le loro disponibilità, con uomini e mezzi alle attività indicate dal Consiglio Direttivo. Art.56 (Disposizioni Ulteriori) Quant’altro si riterrà necessario alla corretta gestione delle Delegazioni sarà deciso dal Consiglio Direttivo, e avrà valore vincolante per le singole Delegazioni. TITOLO XI AFFILIAZIONI
Art.57(Premesse) L’Organizzazione, auspicando una sempre maggiore diffusione dei principi della solidarietà, del volontariato, e della tutela ambientale, intende favorire la nascita di nuove associazioni aventi le stesse finalità, ovvero, affiliare organizzazioni preesistenti che abbiano le medesime finalità. Art.58 (Affiliazione) Su richiesta scritta al consiglio Direttivo potrà essere deliberata l’affiliazione. Il Consiglio Direttivo valuterà entro 30 giorni l’ammissibilità della richiesta, il parere reso in tal senso è inappellabile. Art.59 (Autonomia) Si riconosce alle Organizzazioni Affiliate piena autonomia di gestione economica ed organizzativa con il solo obbligo derivante dalla presentazione, entro il 21 dicembre di ogni anno, dei bilanci consuntivi e preventivi, nonché degli albi associativi e di una sintetica relazione delle attività svolte nell’anno. Art.60 (Percentuali) Le Organizzazioni affiliate sono tenute al versamento alla Tesoreria dell’associazione una percentuale pari al 7% dei proventi derivati da concessioni, contributi e iscrizioni o da altre attività a carattere patrimoniale. Art.61 (Assemblea) Al fine di garantire la piena partecipazioni alla gestione della attività associative le Organizzazioni affiliate parteciperanno alle attività dell’Assemblea con una rappresentanza di tre soci. Art.62
Art.63 (Statuto) Le Organizzazioni affiliate locali aderiscono alle norme comportamentali e sociali stabilite dallo statuto. Art.64 (Rapporti Istituzionali) Il Consiglio Direttivo comunicherà alle autorità competenti la avvenuta affiliazione Art.65 (Del Nome) Le Organizzazioni affiliate potranno fregiarsi del nome e del logo sociale esclusivamente unito alla denominazione sociale con l’apposizione della dizione AFFILATA AD AMBIENTE AZZURRO E SVILUPPO. Art.66 (Delle collaborazioni) Le Organizzazioni affiliate sono tenute a concorrere, secondo le loro disponibilità, con uomini e mezzi alle attività indicate dal Consiglio Direttivo. Art.67 (Disposizioni Ulteriori) Quant’altro si riterrà necessario alla corretta gestione delle Delegazioni sarà deciso dal Consiglio Direttivo, e avrà valore vincolante per le Organizzazioni affiliate.
TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 68 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Art. 69 (DEFINIZIONE) il presente atto è costituito da 11 pagine dattiloscritte contenenti: le premesse, gli obiettivi, l’atto costitutivo, lo statuto ed il verbale dell’assemblea costituente.
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VERBALE Assemblea Costituente 24 marzo 2000 Napoli, 23 marzo 2000, si costituisce l’assemblea costituente dell'organizzazione umanitaria, apartitica e apolitica, di volontariato ambientale e di protezione civile, denominata: "AMBIENTE AZZURRO - ONLUS", sono presenti i soci fondatori: 1. Luigi Savarese, nato a Napoli il 17.01.1964 residente a Pozzuoli (na) alla via Licola Patria 19/E C.F. VLICHA66M50G964H. 2. Vincenzo Tuccillo, nato a Napoli il 0.3.07.1965 residente in Napoli alla via Nevio 102/F C.F. TCCVCN65LO3F839J. 3. Salvaztore Morese, nato a Pompei (na), il 04.03.1970, residente in Boscotrecase (na), via Promisqua, 4. Antonio Pignatelli nato a Napoli il 30.09.1960, residente a Napoli alla via Salita Pontecorvo 5. Marcello Magno nato a Brindisi il 13.03.1958, residente in Napoli alla via Iannelli 6. Anna Parlato, nata ad Evreux (Francia) il 2.06.1961, residente in Sorrento (na) alla via Belvedere 7. Rosaria Balestriere, nata ad Ischia il 01.05.1964, rssidente a Casamicciola (na) via Salvatore Girardi 8. Vittorio Adelfi nato a Somma Vesuviana (na) il 05.021954 residente in Napoli alla via Orazio Petrucelli, 9. Luca Di Pierro, nato a Napoli il 15.01.1973 residente in Napoli alla via Anticaglia, 10. Lucia Giannetti, nata a Napoli il 01.03.1955, residente in Marano di Napoli al Corso Italia 11. Clara Giannetti, nata a Napoli il 15.09.1974 residente in Pérocida (na) alla via V. Emanuele Si da lettura delle Premesse, degli Obiettivi, dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, i soci sottoscrivo e approvano,
In particolare approvano gli articoli 1,2,3,4 dell’Atto Costitutivo e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ,57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 dello statuto
Si costituisce l’Assemblea e si elegge il Consiglio Direttivo, nelle persone dei soci: Luigi Savarese, Marcello Magno, Vincenzo Tuccillo, Lucia Giannetti, Antonio Pignatelli il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal socio più anziano Lucia Giannetti, si procede all’elezione delle cariche. A seguito di elezione tra i membri del Consiglio Direttivo vengono assegnate le cariche: Presidente: Luigi Savarese Vice Presidente: Vincenzo Tuccillo Segretario: Lucia Giannetti Tesoriere: Marcello Magno Direttore Tecnico: Antonio Pignatelli
Come dalle norme statuarie il Consiglio Direttivo fissa la quota annuale di partecipazione economica per il Avendo dato lettura del verbale della Assemblea Costituente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, delle Premesse, degli Obiettivi, dell’Atto Costitutivo, dello Statuto i Soci approvano e sottoscrivono.
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